In base all'art. 16 del Regolamento concernente il controllo degli abitanti "ogni locatore deve notificare all'UCA, con l'apposito modulo, l'arrivo di nuovi conduttori,.. entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o della data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero".
Stesso obbligo vale anche in caso di partenza di inquilini (art. 21 cpv 2 del sopra citato Regolamento): "Il locatore deve notificare all'UCA, entro 8 giorni dal fatto, la partenza della persona fisica dello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona fisica".